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Il Ministro, sulla cui iniziativa ebbe luogo la concessione, puo' proporre al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1, in confronto dei condannati alla reclusione per i delitti contro la personalita' dello Stato, la fede pubblica e il buon costume, la integrita' e la sanita' della stirpe, di associazione per delinquere e di bancarotta fraudolenta; o dei condannati per qualsiasi altro delitto, anche preveduto da leggi speciali, alla reclusione per durata superiore a due anni. Detta proposta puo' essere fatta anche nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana ed ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 31 gennaio 1926, n. 108.

Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art2 · fonte del testo