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La proposta al Re di decretare la perdita delle decorazioni di cui al precedente articolo 1 puo' essere fatta dal Ministro competente nei confronti dei condannati in applicazione dei codici penali militari a pene superiori a due anni di reclusione militare, oppure a pene di qualsiasi durata per reati della stessa natura di quelli previsti nel precedente art. 2 o per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di mutilazione volontaria e di abbandono di posto.

Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art3 · fonte del testo