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Puo' anche essere proposta al Re la perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 - previo esame delle eventuali giustificazioni addotte - nei confronti dei condannati con sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che abbiano per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art4 · fonte del testo