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La perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 nei casi previsti dallo stesso art. 1 e dagli articoli 2 e 3, ha luogo di diritto, o puo' essere proposta al Re, anche per le condanne pronunciate in contumacia dai giudici militari; ma, quando segua il giudizio in contraddittorio e l'esito di esso lo comporti, la perdita di dette ricompense puo' essere revocata e considerata ad ogni effetto come non avvenuta.
Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010
