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La perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 puo' altresi' dal Ministro competente essere proposta al Re nei confronti di coloro che abbiano perduto il grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui gia' non consegua la perdita delle decorazioni stesse.
Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010
