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Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di eta'. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e' corrisposto un premio nei seguenti importi:

  • a)trenta milioni di lire per il primo biennio da corrispondere per meta' all'atto dell'assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi;
  • b)diciotto milioni di lire per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione;
  • c)ventidue milioni di lire per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione;
  • d)ventisei milioni di lire per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione;
  • e)trenta milioni di lire per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e quello complessivo dei premi percepiti. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta' e non superato il cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 6 marzo 2000 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-02-28;42~art1 · fonte su Normattiva