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1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, gia' titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui all'articolo 1 entro il quarantacinquesimo anno di eta', con corresponsione dei relativi premi. 2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2, e quello dei premi percepiti. 3. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2.

Testo in vigore dal 7 gennaio 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-12-22;365~art2 · fonte del testo