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Il Ministero del tesoro, e' autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento tenuto conto del volume delle opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici nonche', in ogni caso, con preferenza, e precedenza alle domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle cooperative agricole - anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di lire un miliardo e duecentomilioni, al tasso del cinque per cento. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalita' relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma, precedente. Ai fini del presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecentomilioni, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010
