Art. 1 — Obiettivi e finalita
La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ((, nonche' alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete)) e ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone con disabilita', in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Testo vigente dal 17 luglio 2020
