La dichiarazione di accessibilita' e' verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformita' al modello di cui all'articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita'. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilita' ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive. Il difensore civico digitale decide, altresi', nei casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale.

Testo vigente dal 26 settembre 2018

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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art3quinquies · fonte su Normattiva