((Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'Agenzia)) per l'Italia digitale:

  • a)effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
  • a-bis)effettua il monitoraggio periodico sulla conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilita', avvalendosi anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM)
  • b)vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
  • c)indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dalle linee guida di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalita' indicate dalla presente legge;
  • d)promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilita';
  • e)promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i persone con disabilita' delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunita' dei disabili;
  • f)favorisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di persone con disabilita', associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita', amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
  • g)promuove, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali, iniziative per favorire l'accessibilita' alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilita'; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilita' alle opere multimediali;
  • h)definisce, d'intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nonche' l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilita' nei programmi di formazione del personale, in conformita' alla legislazione europea vigente;
  • h-bis)entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del monitoraggio sulla conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni e' reso pubblico in un formato accessibile. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale con sentenza 4 - 12 aprile 2005, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 20/04/2005, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge".

Testo vigente dal 17 luglio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 145/2005

    Ha colpito questo articolo
    12 aprile 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge. La disposizione censurata, infatti, nel presupporre necessariamente – data la sua formulazione letterale – la diretta applicabilità alla Provincia della legge stessa, lede la competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in tema di assistenza sociale, dell’ordinamento degli uffici provinciali e dell’istruzione e formazione professionale, non superabile in via interpretativa.

    Art. 7 ((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici)) · Art. 10 ((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici))

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art7 · fonte su Normattiva