((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici))

Art. 3-ter — Individuazione dell'onere sproporzionato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili

I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilita' previste dalla presente legge sulla base delle linee guida di cui all'articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili, cio' imponga un onere sproporzionato. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacita' degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilita'. Non possono costituire, di per se', un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessita' di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all'articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato. 4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilita' secondo le modalita' di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera a)

Testo vigente dal 26 settembre 2018

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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art3ter · fonte su Normattiva