Art. 5 — Accessibilità degli strumenti didattici e formativi
Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili ((anche)) agli ((alunni con disabilita')) e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
Testo vigente dal 26 settembre 2018
