I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. La progettazione deve comunque prevedere:

  • a)accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
  • b)idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita' immobiliari;
  • c)almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
  • d)l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Testo vigente dal 26 gennaio 1989

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 251/2008

    Questione inammissibile
    4 luglio 2008

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che i progetti relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di edifici, le relative prescrizioni tecniche e le opere edilizie suscettibili di limitarne l'accessibilità e la visitabilità garantiscano, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi di cui godono le altre persone. Il remittente chiede, infatti, una pronuncia che integri il contenuto precettivo della normativa oggetto di censura, affinché risultino previste nuove, ulteriori, disposizioni attinenti alle modalità di costruzione degli edifici de quibus , pronuncia che esula dai poteri della Corte costituzionale, posto che il legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità e della entità delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, ben può graduare l'adozione delle stesse in vista dell'attuazione del principio di parità di trattamento, tenuto conto di tutti i valori costituzionali in gioco, fermo comunque il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, rientrando necessariamente la relativa determinazione nel suo potere di scelta. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia di tutela dei diritti dei disabili, v. le citate sentenze n. 226/2000 e n. 215/1987.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13~art1 · fonte su Normattiva