Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali

Art. 3 — Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli sfratti

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 gia' presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualita' da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2 Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprieta' edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonche' di un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari, comunque denominato, competente per territorio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 23 maggio 2008, n. 166 (in G.U. 1a ss 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)".

Testo vigente dal 29 maggio 2008

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 166/2008

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 2008

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. Invero, posto che, anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, continua a spettare allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, e che la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quanto ricadenti nella materia «governo del territorio», appartiene alla competenza legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., la disposizione censurata non viola gli evocati parametri, giacché prevede un programma generale di interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nell'ambito del quale lo Stato, da una parte, si riserva il potere di individuare le categorie particolarmente disagiate, da considerare con priorità su tutto il territorio nazionale e, dall'altra, detta i principi fondamentali che dovranno presiedere all'elaborazione dei piani specifici, di competenza delle Regioni. - In tema di edilizia residenziale pubblica, v., citate, sentenze n. 451/2006 e n. 94/2007.

    Art. 97 cost. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 82/2009

    Questione inammissibile
    20 marzo 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui istituisce apposite commissioni per la graduazione degli sfratti, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria: infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 16/2008, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. -Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 9/2007 v., citata, sentenza n. 16/2008. -Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 45, 22, 17 e 11/2009.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 23 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2007-02-08;9~art3 · fonte su Normattiva