Il piano deve contenere i seguenti elementi:

  • a)la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonche' ad edifici pubblici o di culto;
  • b)la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;
  • c)la profondita' delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalita' delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Testo vigente dal 30 aprile 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art4 · fonte su Normattiva