Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare
Art. 4
Il piano deve contenere i seguenti elementi:
- a)la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonche' ad edifici pubblici o di culto;
- b)la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;
- c)la profondita' delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalita' delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.
Testo vigente dal 30 aprile 1962
