Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare
Art. 5
Il progetto del piano e' costituito dai seguenti elaborati:
- 1)planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;
- 2)planimetria in scala non inferiore ad 1: 2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'articolo 4;
- 3)gli elenchi catastali delle proprieta' comprese nel piano;
- 4)il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;
- 5)relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.
Testo vigente dal 30 aprile 1962
