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I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Testo in vigore dal 1 febbraio 2016 al 2 aprile 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12~art1 · fonte su Normattiva