L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione di quest'ultima legge nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-12-02;420~art8 · fonte su Normattiva