L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ((3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto)) Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta.

Testo vigente dal 19 marzo 2015

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 406/1990

    Questione infondata
    31 luglio 1990

    Non appare irrazionale ne' lesiva dell'indipendenza del giudice la previsione di responsabilità civile di un componente l'organo giudiziario (nella specie: commissione tributaria di I grado) in ordine a tutte le questioni sulle quali, in conformità delle norme di rito, è chiamato a decidere come membro del collegio, ancorché sia stato messo in minoranza su una questione pregiudiziale preclusiva dell'esame delle questioni da decidere successivamente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., degli artt. 1, 7, 8, 16, legge 13 aprile 1988, n. 117).

    Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 420/1989

    Questione infondata
    18 luglio 1989

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, comma 3, e 8, comma 4, legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento di danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in quanto analoga questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 18/1989 e non sono stati addotti argomenti nuovi. red.: N. Oliva

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 155/1989

    Questione infondata
    21 marzo 1989

    Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale, in parte già decise con sentenza di rigetto, in parte esaminate per la prima volta, degli art. 7, comma 3, ed 8, ultimo comma, l. 13 aprile 1988, n. 117. L'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza è priva di fondamento, poiché le questioni concernono norme che, regolando la responsabilità del giudice, incidono sul suo 'status' e attengono alla "protezione" dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti. - S. n. 18/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 7 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 8 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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