Il limite della spesa autorizzata per la ferrovia Circumflegrea con l'articolo 37 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' elevato di lire 3.260 milioni per tener conto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, della necessita' di esecuzione di ulteriori lavori di costruzione di fabbricati e impianti fissi, delle variazioni di prezzi accertate in sede di aggiornamento o di revisione, nonche' della spesa relativa al materiale rotabile, compreso quello acquistato usato e trasformato ai fini dell'esercizio provvisorio del tronco Napoli-Pianura. Detto materiale, lasciato in uso gratuito alla Societa' anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.), restera' acquisito alla proprieta' dello Stato. Resta fermo quant'altro disposto con gli articoli 36, 37 e 38 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Testo vigente dal 16 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;950~art1 · fonte del testo