Alle somme occorrenti per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982, valutate in complessive lire 80 miliardi per il periodo 1986-1988, di cui lire 25 miliardi da destinare all'INRCA, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come modificata dall'articolo. 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in sede di riparto annuale dei fondi stessi. Per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, nonche', per una quota di lire 5 miliardi, per interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico, di San Leo, e' concesso alla regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1987 e lire 39 miliardi nell'anno 1988. Per le opere di completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, e' concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi per il periodo 1987-1990, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno. Ai soggetti indicati nell'articolo 6, commi secondo, quarto ed ottavo, della legge 2 maggio 1983, n. 156, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, quattordicesimo comma, della medesima legge per quanto concerne l'acquisizione gratuita al comune di Ancona delle aree di sedime degli immobili dichiarati inagibili di proprieta' privata situati nella zona della frana.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art29 · fonte su Normattiva