I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalita' per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.

Testo vigente dal 22 maggio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art12 · fonte su Normattiva