Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonche' per i concorsi di cui all'articolo 7 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi nel periodo 1986-1991. Le quote relative agli anni 1986-1988 sono determinate in lire 5 miliardi per il 1986 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore, approva ogni anno entro il mese di marzo il programma degli interventi da realizzare per i fini di cui al comma 1. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per l'esecuzione dei relativi lavori possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. Si provvede alla somministrazione di fondi ai funzionari delegati in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
