Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il limite di 35 miliardi di lire, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 6 della presente legge a titolo di concorso sulle somme che la regione stessa, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, cosi' come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, corrisponde a titolo di anticipazione dei contributi statali ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli interventi al centro storico di Venzone, agli edifici di via Bini in Gemona ed al complesso del castello di Colloredo di Montalbano. Il trasferimento dei fondi avviene per l'80 per cento a titolo di acconto e per il rimanente 20 per cento ad ultimazione e collaudo dei lavori, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, cosi' come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
