Gli Enti e le Sezioni speciali, di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono svolgere attivita' di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli altri coltivatori diretti, nei territori di rispettiva competenza, sulla base di programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Detti coltivatori, i cui terreni ricadano nei territori di riforma fondiaria, possono essere ammessi a far parte delle Cooperative o Consorzi istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Testo vigente dal 30 luglio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-09;600~art4 · fonte del testo