Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualita' e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente art. 1 limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi. Su tali operazioni e sui relativi interessi gli Enti e le Sezioni speciali, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1954, n. 543, restano ammessi alla esenzione da ogni imposta presente e futura. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603. Le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629; 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230; 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 4 della legge 25 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore per tutta la durata dei finanziamenti previsti dalla presente legge. Gli atti rogati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, sono esenti dalla tassa di cui al testo unico delle leggi sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, tabella allegata B, n. 1. 3 Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica agli Enti o alle Sezioni speciali la disposizione di cui all'art. 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, relativa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art. 49, comma 5) che "Le agevolazioni disposte [...] dall'art. 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600, prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974."

Testo vigente dal 27 ottobre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1957 al 27 ottobre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art. 49, comma 5) che "Le agevolazioni disposte [...] dall'art. 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600, prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-09;600~art3 · fonte del testo