Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, istitutivo dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, e' autorizzata la spesa di 20 miliardi e 500 milioni. Le operazioni previste nel precedente art. 2 possono essere compiute anche per le finalita' di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 30 luglio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-09;600~art8 · fonte del testo