Per il completamento del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9 luglio 1957, n. 600, all'articolo 31 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, ed all'articolo 1 della legge 1 marzo 1968, n. 258, nonche' per le opere ed attivita' di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976.

Testo vigente dal 16 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-26;633~art2 · fonte su Normattiva