Per assicurare la continuita' degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e' autorizzato, per il triennio 1984-86, l'ulteriore apporto di lire 15.040 miliardi comprensivo della quota di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 - in aggiunta alle somme gia' stanziate con precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonche' all'autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132. La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1988. La quota relativa all'anno 1984 e' determinata in lire 1.660 miliardi. Alla modulazione della quota residua si provvede, per gli anni finanziari dal 1985 al 1988, con la legge finanziaria. All'onere di lire 1.660 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi puo' contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti e' portato a scomputo dell'autorizzazione di cui al primo comma.

Testo vigente dal 1 dicembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-12-01;651~art4 · fonte su Normattiva