Art. 45
Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo
Art. 5, c. 1, L.n. 80/1984; Art. 11, c. 20, L.n. 887/1984; Art. 6, c. 6, L.n. 910/1986; Art. 17, c. 10, L.n. 67/1988; L.n. 541/1988: L.n. 407/1989. 1. Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione con le medesime modalita' previste dall'articolo 3 di un fondo cui affluiscono:
- a)la quota assegnata alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto oltre che all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, anche dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
- b)fondi e finanziamenti concessi dalla CEE;
- c)in aggiunta alla somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-1986 la ulteriore somma di lire 50 miliardi per l'anno 1988, 5 miliardi per l'anno 1989; 50 miliardi per l'anno 1990; 65 miliardi per l'anno 1991 e 130 miliardi per l'anno 1992.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva