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I primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali e riammessi a norma del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e che per effetto di raggiunti limiti di eta' vengano collocati a riposo, saranno trattenuti in servizio in soprannumero sino al 70° anno di eta'.

Testo in vigore dal 15 luglio 1955 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;550~artunico · fonte del testo