Le posizioni soprannumerarie determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato - IV qualifica funzionale -, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, sono riassorbite in ragione del 70 per cento delle vacanze che si verificano a qualunque titolo nella consistenza numerica del profilo stesso.
Testo vigente dal 30 marzo 1987
