Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profilo di operatore professionale, l'anzianita' richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' ridotta da quattro a tre anni nei confronti dei dipendenti della IV qualifica funzionale con profilo professionale di assistente. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla VI qualifica funzionale, profili professionali di collaboratore, collaboratore tecnico e collaboratore interprete bilingue, l'anzianita' richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' ridotta da cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di operatore professionale.

Testo vigente dal 30 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;123~art5 · fonte su Normattiva