L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e' sostituito dal seguente: "Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facolta' di assumere anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria, nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte. Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2". Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi gia' espletati.

Testo vigente dal 30 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;123~art8 · fonte su Normattiva