[1]I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del primo comma del precedente articolo 2, sono conferiti, per la nomina a cancelliere, mediante concorso pubblico al quale sono ammessi i cittadini italiani risultati idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere direttive con indirizzo amministrativo, banditi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1 gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge. 2.i posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 2, sono conferiti mediante concorso pubblico per la nomina a segretario giudiziario, al quale sono ammessi i cittadini italiani risultati idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere di concetto, indirizzo amministrativo, banditi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1 gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'ammissione al concorso di cui al primo comma e' subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti. 4. L'ammissione al concorso di cui al secondo comma e' subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 5. I posti di cui al primo e al secondo comma sono messi a concorso suddivisi per distretti di corte d'appello. Nell'ambito di ciascun concorso la partecipazione e' limitata ai posti relativi ad un solo distretto. 6. Nelle domande di partecipazione, redatte in carta legale, dovranno essere fornite tutte le indicazioni di legge, quali saranno specificate nei rispettivi bandi, e dovranno altresi' essere elencati, a pena di inammissibilita' del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserve di posti o preferenze. Alle domande, da prodursi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale, dovra' essere allegato, pena l'esclusione dal concorso, certificato in carta legale, che l'amministrazione statale interessata e' tenuta a rilasciare nel termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, pel quale risultino precisati tutti gli elementi relativi al concorso in cui il candidato e' risultato idoneo, il punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria. 7. Alle operazioni relative a ciascuno dei concorsi di cui al primo e al secondo comma procedera' apposita commissione, separatamente per distretti di corte di appello e secondo l'ordine determinato dalla percentuale di vacanze in organico, predisponendo distinte graduatorie. 8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 9. I candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi dal Ministero di grazia e giustizia hanno titolo di preferenza assoluta. 10. Ogni graduatoria, salvo il rispetto di quanto previsto nel comma che precede, verra' predisposta sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nel concorso in cui fu conseguita l'idoneita'. A tal fine ciascuna commissione stabilira' preventivamente i criteri per la riduzione a comune denominatore dei punteggi eventualmente non uniformi adottati dalle diverse amministrazioni. 11. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/05/1985, n. 111 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 4 maggio 1985
