Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 10 — Modificazioni all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376

Il terzultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307".

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-27;674~art10 · fonte su Normattiva