Art. 10 — Modificazioni all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376
Il terzultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307".
Testo vigente dal 12 novembre 1973
