Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 36 — Indennità al personale degli uffici itineranti. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, sono estese al personale comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 ottobre 1989, n. 355

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La L. 25 ottobre 1989, n. 355 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) "La norma contenuta nell'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, come sostituito per effetto del comma 2 del presente articolo, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 18 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale e' ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo purche' distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo."

Testo vigente dal 8 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art36 · fonte su Normattiva