Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 3 — Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo

In corrispondenza al numero delle zone urbanizzate e delle unita' addette agli uffici locali trasformati in uffici principali e' aumentato l'organico delle tabelle XIV e XIX e contemporaneamente diminuita la consistenza delle tabelle XXIII e XXIV. Le aliquote percentuali dei posti in atto esistenti nelle qualifiche delle tabelle XIV e XIX vengono ripristinate all'inizio di ogni esercizio finanziario. Qualora, in dipendenza della suddetta ristrutturazione, i posti da aumentare sia nella qualifica terminale che in quella intermedia delle tabelle XIV e XIX risultino in numero inferiore a quello degli impiegati provenienti dai ruoli degli uffici locali che vi hanno fatto passaggio durante l'anno, deve essere lasciato scoperto nelle qualifiche iniziali delle tabelle stesse un numero di posti corrispondente alla differenza tra il numero dei suddetti impiegati e quello dei posti da apportare in aumento. Il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle varie qualifiche avviene con la cessazione dal servizio o la promozione delle unita' soprannumerarie. I passaggi di ruolo e la ristrutturazione degli organici previsti dalle disposizioni contenute nei commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-27;674~art3 · fonte su Normattiva