Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 8 — Modificazioni all'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente il finanziamento di attività assistenziali e dopolavoristiche)

All'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono aggiunti i seguenti commi: "Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, e' altresi' devoluta all'istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalita' di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro".

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-27;674~art8 · fonte su Normattiva