Finalita' e definizioni La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonche' alla sensibilizzazione della collettivita' per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nonche' le seguenti:
- a)«rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
- b)«rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purche' non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);
- c)«campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;
- d)«campagna di sensibilizzazione»: l'attivita' finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
- e)«autorita' competente»: il comune territorialmente competente;
- f)«soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorita' competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;
- g)«imprenditore ittico»: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- h)«nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
- i)«porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.
Testo vigente dal 10 giugno 2022
