Modalita' di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo. Per le attivita' previste dal presente articolo, non e' necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimita' degli ormeggi. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che e' caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, e' gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. e' aggiunto il seguente: «6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune». Al fine di distribuire sull'intera collettivita' nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalita' per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresi' i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonche' i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorita' svolge attivita' di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.
Testo vigente dal 10 giugno 2022
