Art. 9 — Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente
Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attivita' volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonche' delle corrette modalita' di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attivita' con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attivita' previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.
Testo vigente dal 10 giugno 2022
