Art. 8 — Campagne di sensibilizzazione
Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalita' della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalita' di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicita' e sensibilizzazione a cura delle Autorita' di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicita' delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 10 giugno 2022
