Art. 2 — Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio
Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonche' le societa' cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o piu' delle seguenti attivita':
- a)manutenzione del territorio attraverso attivita' di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche' cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi;
- b)custodia della biodiversita' rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali;
- c)allevamento di razze animali e coltivazione di varieta' vegetali locali;
- d)conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e)contrasto all'abbandono delle attivita' agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- f)contrasto alla perdita di biodiversita' attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.
Testo vigente dal 14 marzo 2024
