Art. 2 — Definizioni
Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- a)il titolare sia un imprenditore agricolo di eta' superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- b)nel caso di societa' di persone e di societa' cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la meta' dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di eta' superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- c)nel caso di societa' di capitali, almeno la meta' del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di eta' superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la meta', dai medesimi soggetti.
Testo vigente dal 26 marzo 2024
