Art. 4 — Contratti di collaborazione e convenzioni
Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunita' di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.
Testo vigente dal 14 marzo 2024
