Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunita' di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

Testo vigente dal 14 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-28;24~art4 · fonte su Normattiva