Art. 6 — Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica e' fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Testo vigente dal 14 marzo 2024
