Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalita' positive dell'agricoltura sostenibile nonche' a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attivita' agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.

Testo vigente dal 14 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-28;24~art7 · fonte su Normattiva