Art. 9 — Interventi per i tribunali siti in aree montane
Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il 30 per cento, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, provvede anche attraverso procedure di mobilita' volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non e' richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
Testo vigente dal 19 settembre 2025
